Il condominio NON può vietare l’installazione delle antenne radioamatoriali, più chiaro di così… ma può esigere che questo venga effettuato a regola d’arte, nel rispetto delle varie normative e dei vincoli se presenti, ovvio, ma NON può vietarlo, eppure gli amministratori dovrebbero conoscere ed essere iscritti al loro portale web, o no ?  www.condominio.org

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L’ISTALLAZIONE DI ANTENNE SU PARTI CONDOMINIALI

   

Descrizione:L’installazione di antenne su parti CondominialiRiferimenti normativi:Gli artt. 1 e 3 della L. 554/40, stabiliscono che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella Loro proprietà di impianti   destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi. Quanto detto è stato ribadito dal D.P.R. 29 Marzo 1973, n. 156.Il diritto ad installare, invece, un’antenna sul terrazzo comune è sancito dalla Legge 5 Maggio 1940, n. 534 e dall’art. 232 del D.P.R. 29 Marzo 1977, n. 526.

Nella disciplina della comunione (estendibile al Condomino) l’art. 1102 consente a ciascun partecipante alla cosa comune (e quindi ad un Condomino, in caso di Condominio) di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso.

In assenza di una normativa specifica relativamente all’installazione di apparecchiature per radioamatori, come ci si deve comportare qualora un Condomino desideri procedere a detta installazione?

La Cassazione, con sentenza del 16 Dicembre 1983, n. 7418, ha stabilito che il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna in porzione di proprietà altrui o condominiale, deve essere riconosciuto, anche in difetto di una normativa in proposito, poiché la facoltà del radioamatore alla citata installazione deriva direttamente dal diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione.

In senso analogo: Cassazione 02 Agosto 1984 n. 4594.

Può una delibera assembleare vietare l’installazione di un’antenna privata ad un singolo Condomino, anche qualora esista un’antenna centralizzata condominiale?

Con la sentenza del 6 Novembre 1985, n. 5399, la Suprema Corte, ribadendo che il diritto all’installazione di antenne ed accessori è configurabile sia come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel citato diritto primario all’informazione (art. 21 della Costituzione), ha sancito che nessuna delibera assembleare, può vietare l’installazione sul tetto o lastrico solare condominiale, di un’antenna privata al singolo Condomino, anche in presenza di un’antenna centralizzata condominiale, a meno che non venga leso un pari diritto di un altro Condomino, o non si arrechi qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.

Tale impossibilità a stabilire il citato divieto, si estende anche ai Regolamenti di Condominio contrattuali, i quali possono solo eventualmente stabilire modalità e luoghi di installazione, ma sempre garantendo il diritto di cui sopra.

È legittimo destinare un appartamento a centro per trasmissioni televisive?

La Suprema Corte, con sentenza del 17 Luglio 1980, n, 4677, ha dato risposta affermativa, a patto che (a differenza di quanto visto per l’installazione di antenne) non ci sia un espresso divieto nel Regolamento Condominiale; tale divieto deve essere esplicito, e non generico, come ad esempio nel caso di una generica dizione che vieti la destinazione degli appartamenti ad uffici, industrie ed in genere a qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei Condomini o che vieti di compiere atti che possano costituire pericolo o danno allo stabile o menomare il decoro ed il carattere dell’edificio.